Art. 6

Disposizioni integrative e correttive

In vigore dal 15 apr 2001
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all', con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall' e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2001-03-22;85#art-6

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