Art. 1
Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada
In vigore dal 15 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all', un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all', disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-22;85#art-1