Art. 4

Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada

In vigore dal 15 apr 2001
(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) 1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all', comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:legge:2001-03-22;85#art-4

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