Art. 7
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 15 apr 2001
1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall', comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Storico versioni
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