Art. 7

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 apr 2001
1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall', comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Nesi, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino ----------
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Disposizioni finanziarie (Art. 7 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.) — Testo vigente | Portale Normativo