Art. 6
LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-03-21;74#art-6
LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
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L'articolo elenca in modo tassativo tutte le figure professionali specialistiche ufficialmente individuate e riconosciute per gli interventi di soccorso. Tra queste rientrano operatori tecnici per la montagna, ambienti ipogei, forre e piste, oltre a medici d'emergenza, unità cinofile e coordinatori delle ricerche. Trovano spazio anche ruoli tecnologici e di supporto, come tecnici di centrale operativa e piloti di droni. Tutte le relative qualifiche devono essere rilasciate dalle apposite scuole nazionali.
La norma definisce e riconosce formalmente i ruoli specialistici e le relative qualifiche operative all'interno delle attività di soccorso alpino e speleologico.
Si applica agli operatori, ai medici, ai tecnici del soccorso alpino e speleologico e alle relative scuole nazionali deputate al rilascio delle qualifiche.
Un operatore intende operare come tecnico di elisoccorso o condurre un'unità cinofila da valanga nelle missioni di salvataggio in montagna. Per svolgere ufficialmente tale funzione specialistica, deve ottenere la specifica qualifica riconosciuta rilasciata da una delle scuole nazionali previste.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.