Art. 6 · LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

Art. 6

LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

In vigore dal 14 ott 2020
(Figure professionali specialistiche) 1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all': a) tecnico di soccorso alpino; b) tecnico di elisoccorso; c) unità cinofila da valanga; d) unità cinofila da ricerca in superficie; e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; g) tecnico di soccorso speleologico; h) tecnico di soccorso in forra; i) direttore delle operazioni di soccorso. i-bis) tecnico di centrale operativa; i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; i-quater) tecnico di ricerca; i-quinquies) tecnico di soccorso in pista; i-sexies) tecnico disostruttore; i-septies) tecnico speleosubacqueo; i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
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