Art. 5

LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

In vigore dal 13 apr 2001
(Scuole nazionali) 1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali: a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino; b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico; c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; e) scuola nazionale unità cinofile da valanga; f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie; g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra; h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso. 2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.
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