Art. 7
LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
In vigore dal 13 apr 2001
(Disciplina applicabile
al personale di altre amministrazioni)
1. Le disposizioni di cui agli non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.
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