Art. 8
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
In vigore dal 27 mar 2012
(Finanziamento statale degli interventi)
1. I soggetti di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all', comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all', nonchè del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
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