Art. 11

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

In vigore dal 27 mar 2012
Norme di spesa e finali 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. (2) 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. 3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001. (2) 4. I soggetti di cui all', comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l', comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. (2) 5. Le funzioni di cui agli sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili al 1 gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
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