Art. 10

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

In vigore dal 27 mar 2012
(Sanzioni) 1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all', comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall', comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall' è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
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