Art. 3
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
In vigore dal 27 mar 2012
(Compiti dello Stato)
1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all', comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all', comma 1;
c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all', comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
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