Art. 3

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

In vigore dal 27 mar 2012
(Compiti dello Stato) 1. Lo Stato: a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all', comma 1; b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all', comma 1; c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all', comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo