Art. 19
LEGGE 7 marzo 2001, n. 62
In vigore dal 5 apr 2001
(Interventi a sostegno della lettura
nelle scuole)
1. All', comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
"e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole".
Note all':
- Il testo dell' del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
" (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell', ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall', comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ancorchè non distribuiti.
Storico versioni
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