Art. 13
LEGGE 7 marzo 2001, n. 62
In vigore dal 5 apr 2001
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".
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