Art. 16

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

In vigore dal 5 apr 2001
(Semplificazioni) 1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Note all': - Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/1997 si veda la precedente nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 47/1948 si veda la precedente nota all'art. 1.
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