Art. 21

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

In vigore dal 1 gen 2019
(Disposizione transitoria e abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70 . 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo