Trattato

Art. 7

In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra i loro popoli e nel quadro delle loro intense relazioni culturali, manifestano la volontà di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare in settori quali: - la diffusione delle rispettive lingue, anche a livello accademico; - lo scambio di manifestazioni nei settori del cinema, del teatro, della musica e dell'arte; - la conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici; - la collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando le possibilità offerte nelle sedi multilaterali, nonché nel quadro dei rispettivi processi di integrazione. I Protocolli Esecutivi Culturali firmati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale in vigore specificheranno le attività da realizzare nell'ambìto dei rispettivi settori di cooperazione culturale. Le Parti studieranno la possibilità di identificare nuove fonti di finanziamento per programmi, progetti e azioni di cooperazione culturale, secondo gli impegni stabiliti negli accordi in vigore. Le Parti favoriranno, altresì, la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica.
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