Trattato

Art. 5

In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le attività e la competitività delle piccole e medie imprese di una Parte nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali azioni verrà fatto ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private. Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione definite nel Programma Economico. Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti italiani e argentini nei rispettivi mercati. Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo termine, così come alle tecniche produttive volte a sviluppare le esportazioni.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-t-5

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