Trattato

Art. 6

In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una continuità di quei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione, con il proposito di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o regionale, in modo da potenziare quanto già realizzato dalla suddetta cooperazione. Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformità con le regolamentazioni finanziarie internazionali in materia.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-t-6

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