Trattato
Art. 3
In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati.
Il meccanismo potrà essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese - soprattutto quelle piccole e medie - e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-t-3