Trattato

Art. 3

In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati. Il meccanismo potrà essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese - soprattutto quelle piccole e medie - e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.
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