Convenzione
Art. 16
Depositario
In vigore dal 26 ott 2000
Depositario
1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-16