Art. 2

Entrata in vigore sul piano internazionale

In vigore dal 26 ott 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-rd-2

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