Convenzione

Art. 15

Riserve

In vigore dal 26 ott 2000
Riserve 1. Non è ammessa alcuna riserva ad eccezione di quelle previste dagli , paragrafo 2 e 10, paragrafo 2. 2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte dei depositario.
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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-15

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