Art. 16 · Depositario
Convenzione

Art. 16

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Depositario

In vigore dal 26 ott 2000
Depositario 1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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