Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità .
In vigore dal 7 apr 2022
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all' del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23.
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23.
3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all' della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell' della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23.
Note all'articolo
La L. 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-59
In sintesi
La disposizione introduce un contributo annuale del 2% sulle vendite dell'anno precedente di specifici prodotti fitosanitari, fertilizzanti di sintesi e sostanze contrassegnate da determinate etichette di pericolo. Vieta di somministrare agli animali da allevamento mangimi con proteine animali incompatibili con la loro alimentazione naturale, consentendo però l'uso di proteine di pesce per l'acquacoltura. Riconosce la possibilità di equiparare ad attività agrituristiche l'accoglienza, la degustazione e le attività didattiche o ricreative legate alla diffusione dei prodotti biologici e di qualità. Consente inoltre ai produttori di prodotti DOP, IGP e con attestazione di specificità di presentare, far degustare e vendere i propri prodotti anche tramite canali telematici.
Perché esiste questa norma
La norma mira a promuovere la produzione agricola biologica ed ecocompatibile, riducendo i rischi per l'ambiente e la salute di uomini e animali. A tal fine istituisce un contributo per la sicurezza alimentare e introduce misure di tutela e valorizzazione per le produzioni biologiche e di qualità.
A chi si applica
Si applica ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari e fertilizzanti, agli allevatori e alle aziende agricole che realizzano o promuovono prodotti biologici, di qualità, DOP, IGP e con attestazione di specificità.
Esempio pratico
Un'azienda titolare dell'autorizzazione al commercio di specifici prodotti fitosanitari etichettati con sigle di pericolo indicate dalla legge è tenuta a versare il 2% del fatturato generato da tali vendite. Contemporaneamente, un produttore agricolo di formaggio DOP può organizzare legalmente degustazioni in azienda e vendere il prodotto direttamente online.
Adempimenti e conseguenze
I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti indicati hanno l'obbligo di versare annualmente il contributo pari al 2% del relativo fatturato di vendita. Vige inoltre il divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi con proteine animali incompatibili con la loro alimentazione naturale ed etologica.
Cosa è cambiato
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 123) ha modificato il comma 1 e inserito i commi 1-bis e 1-ter. Il provvedimento 003G0043 (art. 3) ha modificato i commi 2, 2-bis e successivi. La legge 11 novembre 2005, n. 231 (art. 5) ha modificato il comma 4. Successivamente, i commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 sono stati abrogati dalla legge 9 marzo 2022, n. 23.
Domande frequenti
A quanto ammonta e su cosa si calcola il contributo per la sicurezza alimentare?Ammonta al 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente derivante dalla vendita di determinati prodotti fitosanitari, fertilizzanti di sintesi e coadiuvanti autorizzati o specificamente etichettati.
È consentito l'uso di farine o proteine di pesce nei mangimi?Sì, la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce è espressamente consentita negli allevamenti ittici.
I produttori di alimenti DOP e IGP possono effettuare la vendita online?Sì, la norma autorizza espressamente la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, dei prodotti DOP, IGP e con attestazione di specificità secondo le disposizioni regionali o delle province autonome.
Termini chiave
contributo annuale per la sicurezza alimentareprodotti fitosanitarifertilizzanti da sintesidenominazione di origine protetta (DOP)indicazione geografica protetta (IGP)attività agrituristiche
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.