Titolo IV›Capo I
Art. 56
Interventi in materia di sicurezza stradale .
In vigore dal 1 gen 2000
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell' della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-56