Titolo IVCapo I

Art. 57

Disposizioni per il territorio del Sulcis .

In vigore dal 1 gen 2000
(Disposizioni per il territorio del Sulcis). 1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo , comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all', comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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