Art. 9
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508
In vigore dal 19 gen 2000
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all', commi 5 e 8, lettera d), nonchè all', comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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