Art. 8
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508
In vigore dal 19 gen 2000
Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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