Art. 5
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508
In vigore dal 19 gen 2000
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-12-21;508#art-5