Art. 7

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508

In vigore dal 19 gen 2000
(Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
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