Art. 8
LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493
In vigore dal 1 gen 2019
(Premi assicurativi).
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all', comma 3, è fissato
in euro 24 annui
, esenti da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all', comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. .br:
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
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