Art. 6
LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493
In vigore dal 12 gen 2000
(Finalità e definizioni).
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorchè l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
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