Art. 11

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

In vigore dal 12 gen 2000
(Disposizioni finali). 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all', comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all', comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell', allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo. 4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'obbligo contributivo di cui all' e il diritto alle prestazioni di cui all' insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-03;493#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo