Art. 11
LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493
In vigore dal 12 gen 2000
(Disposizioni finali).
1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all', comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all', comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell', allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.
4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'obbligo contributivo di cui all' e il diritto alle prestazioni di cui all' insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
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