Art. 8 · LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

Art. 8

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

In vigore dal 1 gen 2019
(Premi assicurativi). 1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all', comma 3, è fissato in euro 24 annui , esenti da oneri fiscali. 2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all', comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue; b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. .br: 3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso. 4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3. 5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
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