Art. 9
LEGGE 3 agosto 1999, n. 265
In vigore dal 21 ago 1999
(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).
1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
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