Art. 6

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 13 ott 2000
Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all', comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
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