Art. 10

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 21 ago 1999
(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni). l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. 2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. 3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti. 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449. 5. Il primo comma dell' della legge 20 novembre 1982, n.890, è sostituito dal seguente: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso". 6. Dopo il quinto comma dell' della legge 24 novembre 1981, n.689, è inserito il seguente: "La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890". 7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio. Note all': - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell' della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'art. 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato". - Si riporta il testo vigente dell' della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari come modificato dalla presente legge: ". - Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso". Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita". - Si riporta il testo vigente dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dalla presente legge: " (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall', del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa".
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In sintesi

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per notificare i propri atti se non è possibile farlo con successo tramite posta o altre forme previste dalla legge. In tal caso, l'amministrazione richiedente deve rimborsare al comune le spese di spedizione postale e una somma fissata tramite decreto ministeriale, con liquidazione semestrale. I comuni sostengono le spese di notifica per la tenuta delle liste elettorali, mentre i costi per le notifiche di elezioni e referendum sono a carico degli enti interessati. Inoltre, gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono notificare direttamente i propri atti e le ordinanze-ingiunzioni applicando le norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti tramite messi comunali o a mezzo posta, regolando i relativi rimborsi e la ripartizione dei costi tra enti.

A chi si applica

Si applica a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dalla legge, ai comuni e ai loro messi comunali, nonché agli uffici periferici dello Stato che liquidano i rimborsi.

Esempio pratico

Un'amministrazione statale che non riesce a notificare un proprio provvedimento tramite il servizio postale chiede l'intervento dei messi comunali di un determinato municipio. Il comune esegue la notifica e, al termine del semestre, richiede il rimborso delle spese di spedizione e del compenso previsto all'ufficio periferico provinciale dell'amministrazione statale.

Adempimenti e conseguenze

L'ente locale ha l'obbligo di richiedere con cadenza semestrale la liquidazione e il pagamento delle somme allegando la documentazione giustificativa; l'ufficio periferico provinciale dell'Amministrazione dello Stato provvede semestralmente al pagamento; le somme incassate devono essere interamente acquisite al bilancio comunale per finanziare spese correnti.

Cosa è cambiato

Viene stabilito che le norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari si applicano anche agli atti delle pubbliche amministrazioni direttamente da parte dell'ufficio che li adotta, ed è consentito notificare l'ordinanza-ingiunzione direttamente dall'ufficio emittente secondo le modalità della legge sulla notificazione a mezzo posta.

Domande frequenti

Quando una pubblica amministrazione può ricorrere ai messi comunali per le notifiche?Può farlo solo qualora non sia possibile eseguire utilmente la notificazione ricorrendo al servizio postale o ad altre forme di notificazione previste dalla legge.
Come e quando il Comune riceve il rimborso per le notifiche effettuate?L'ente locale richiede la liquidazione e il pagamento con cadenza semestrale, allegando la documentazione giustificativa al competente ufficio periferico provinciale dell'amministrazione interessata.
Chi sostiene i costi delle notificazioni per elezioni e referendum?Le spese sono a carico degli enti per i quali si tengono le consultazioni elettorali o referendarie (Stato, regione o provincia), mentre restano a carico dei comuni solo le spese per la tenuta e revisione delle liste elettorali.

Termini chiave

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Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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