Art. 4
LEGGE 3 agosto 1999, n. 265
In vigore dal 13 ott 2000
Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
.
2. L' della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito
dal seguente: " - 1. Il diritto di accesso di cui all' si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'".
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
.
Storico versioni
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