Art. 4 · LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Art. 4

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 13 ott 2000
Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 2. L' della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente: " - 1. Il diritto di accesso di cui all' si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'". 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265#art-4