Art. 20
LEGGE 13 maggio 1999, n. 133
In vigore dal 18 mag 1999
(Collegamento dell'Amministrazione
finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
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