Art. 24
In vigore dal 18 mag 1999
(Disposizioni in materia di redditi individuali).
1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
Nota all':
- Si riporta il testo dell' della legge n. 441 del 1982:
". - Per i soggetti indicati nel numero 1 dell', la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo , per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamerito espressi dalla presente legge".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-13;133#art-24