Art. 24

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

In vigore dal 18 mag 1999
(Disposizioni in materia di redditi individuali). 1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse. Nota all': - Si riporta il testo dell' della legge n. 441 del 1982: ". - Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamerito espressi dalla presente legge".
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