Art. 17
In vigore dal 18 mag 1999
(Modifiche all' della legge
27 dicembre 1997, n. 449).
1. Il comma 29 dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
" 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ".
Note all'
- Il comma 29 dell' della legge n. 449 del 1997, nella versione originaria, precedente alla novella sostitutiva recata dalla presente legge, era il seguente:
"29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi e al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
- La legge n. 217 del 1940 reca: "Riforma della tassa di concessione governativa sulle licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-13;133#art-17