Art. 17

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

In vigore dal 18 mag 1999
(Modifiche all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 1. Il comma 29 dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: " 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ". Note all' - Il comma 29 dell' della legge n. 449 del 1997, nella versione originaria, precedente alla novella sostitutiva recata dalla presente legge, era il seguente: "29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi e al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." - La legge n. 217 del 1940 reca: "Riforma della tassa di concessione governativa sulle licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo