Art. 20 · LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Art. 20

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

In vigore dal 18 mag 1999
(Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati). 1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
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