Art. 6
LEGGE 30 aprile 1999, n. 120
In vigore dal 4 mag 1999
(Integrazione dell' della legge 25 marzo 1993, n. 81)
1. All' della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia".
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