Art. 5
LEGGE 30 aprile 1999, n. 120
In vigore dal 4 mag 1999
(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)
1. Dopo l' della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
Storico versioni
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