Art. 5

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

In vigore dal 4 mag 1999
(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) 1. Dopo l' della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
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