Art. 4

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

In vigore dal 4 mag 1999
(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53) 1. Al terzo comma dell' della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello". 2. Al comma 1 dell' della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall' della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".
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