Art. 11

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

In vigore dal 4 mag 1999
(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali) 1. L' della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente: ". - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. 2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. 3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'. 4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 2. L' della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente: ". - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all' della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000. 2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta. 3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 3. Dopo l' della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120#art-11

In sintesi

La disposizione fissa gli importi lordi giornalieri dovuti per l'effettiva partecipazione ai lavori degli organi elettorali collegiali. Per i componenti e i segretari dell'adunanza dei presidenti di seggio e dei diversi uffici elettorali (comunali, circoscrizionali, regionali, nazionali e referendari) è previsto un compenso di lire 80.000 al giorno. Ai presidenti di tali uffici spetta invece un compenso giornaliero di lire 120.000. Inoltre, a presidenti, segretari e componenti spetta, ove dovuto, il trattamento di missione in base alla qualifica o secondo parametri specificati dalla legge.

Perché esiste questa norma

La norma intende aggiornare e stabilire la misura dei compensi giornalieri e dei trattamenti di missione spettanti ai componenti, segretari e presidenti degli organi collegiali e degli uffici elettorali preposti allo svolgimento delle varie consultazioni elettorali e referendarie.

A chi si applica

Si applica ai presidenti, ai segretari e ai componenti degli uffici elettorali centrali, circoscrizionali, regionali, provinciali, nazionali e dell'adunanza dei presidenti di seggio impegnati nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Esempio pratico

Un componente dell'ufficio elettorale centrale costituito per l'elezione del sindaco in un comune con più sezioni partecipa a 3 giornate effettive di lavori: riceverà un onorario lordo pari a 80.000 lire per ciascuna giornata di presenza.

Cosa è cambiato

Sono stati sostituiti gli articoli 2 e 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ridefinendo gli importi degli onorari giornalieri (80.000 lire per componenti e segretari, 120.000 lire per i presidenti) e la disciplina dei trattamenti di missione per i partecipanti ai vari organi e uffici elettorali.

Domande frequenti

Qual è il compenso giornaliero previsto per i presidenti degli uffici elettorali?Ai presidenti degli uffici elettorali spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, pari a lire 120.000, oltre all'eventuale trattamento di missione se dovuto.
Quanto spetta ai componenti e ai segretari degli uffici elettorali?A ciascun componente e al segretario spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
Come viene calcolato il trattamento di missione per i componenti e i segretari estranei alla Pubblica Amministrazione?Se dovuto, il trattamento di missione per i soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto nella misura spettante ai direttori di sezione della medesima Amministrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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