Art. 23

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Modifica all' della legge n. 302 del 1990) 1. Il comma 1 dell' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Nota all': - Il testo dell' della citata legge n. 302 del 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente: " (Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo