Art. 22
LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
In vigore dal 18 mar 1999
(Modifica all' della legge n. 108 del 1996)
1. All', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall', comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all' della presente legge.
Nota all':
- Il testo dell', comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
Storico versioni
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